Art. 39.
(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali).
1. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla
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gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.
2. Le agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1o gennaio 2008, del parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
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